Al via le compensazioni orizzontali dei crediti Iva sopra soglia: dal 16 marzo i contribuenti possono spendere le eccedenze detraibili superiori a 5.000 euro maturate nel periodo d’imposta 2014, purché abbiano presentato la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio scorso. Se la somma che si intende compensare supera 15.000 euro, è necessario che la dichiarazione rechi il visto di conformità. Chi ha debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro, prima di accedere alla compensazione deve saldare le pendenze.

I «paletti» generali

In linea generale, occorre ricordare che l’utilizzo dei crediti tributari per il pagamento di altri tributi (diversi da quelli cui si riferisce il credito), premi e contributi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, ovverosia la compensazione cosiddetta «orizzontale» o «esterna», è consentito fino al limite di 700.000 euro per anno solare. Alla determinazione di questo limite, che è elevato a un milione per i subappaltatori in edilizia che nell’anno precedente hanno fatturato almeno l’80% in regime di inversione contabile, concorrono anche i rimborsi erogati nello stesso anno dal concessionario della riscossione con la procedura semplificata (o in conto fiscale).

Sempre in linea generale, si deve inoltre ricordare che, ai sensi dell’art. 31 del DL n. 78/2010, la compensazione orizzontale dei crediti erariali è preclusa fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tale ipotesi, per poter sbloccare l’utilizzo dei crediti occorre prima effettuare il pagamento dei debiti scaduti, anche mediante compensazione secondo le modalità stabilite dal decreto 10 febbraio 2011.

I vincoli sulle compensazioni dei crediti Iva

Venendo specificamente ai crediti Iva, va anzitutto rammentato che, ai sensi dell’art. 30 comma 4 della legge n. 724/1994, le società e gli enti «di comodo» non possono chiedere a rimborso, né utilizzare in compensazione orizzontale l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta nel quale versano nella condizione di non operatività.

Con il DL 78/2009, poi, sono stati introdotti i seguenti vincoli per le compensazioni orizzontali:

– la compensazione dei crediti, sia annuali che infrannuali, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge e utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline); a tale ultimo proposito, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 stabilisce che la presentazione delle deleghe recanti compensazioni dei crediti Iva deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza;

– i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti annuali per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

In base alle disposizioni sopra richiamate, pertanto, il credito annuale Iva del 2014 può essere utilizzato in compensazione oltre il limite di 5.000 euro a partire dal prossimo appuntamento del 16 marzo 2015 con i versamenti fiscali, purché sia stata trasmessa la dichiarazione Iva 2015 entro sabato 28 febbraio 2015; per compensare somme superiori a 15.000 euro, inoltre, occorre che la dichiarazione stessa rechi il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

Questa condizione, se carente, potrà essere soddisfatta anche successivamente, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche dopo il termine di 90 giorni dalla scadenza, purché prima di utilizzare il credito oltre 15.000 euro.

Se i crediti Iva realmente esistenti vengono utilizzati in compensazione orizzontale in violazione delle suddette disposizioni, si configura una violazione punibile con la sanzione del 30%.