Fino al 30 gennaio 2015 si può ancora accedere al vecchio regime dei minimi. Avendone i requisiti soggettivi ed oggettivi i contribuenti potranno infatti aprire la loro partita Iva chiedendo di avvalersi del regime agevolato di cui al DL n. 98/2011, a patto di dichiarare, quale data di inizio dell’attività, il 31 dicembre 2014. Per le attività d’impresa o di lavoro autonomo iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2015 invece il vecchio regime dei contribuenti minimi non potrà più essere invocato perché espressamente abrogato dal comma 85 art. 1 della legge 190/ 2014 (legge di stabilità 2015). La possibilità di aprire la partita Iva con il vecchio regime dei minimi, alle condizioni sopra esposte, è stata espressamente confermata, via sms, dal contact center dell’Agenzia delle entrate in risposta ad un dubbio sollevato da alcuni commercialisti.

La risposta delle Entrate è frutto del combinato disposto di due distinte norme: quella sopra ricordata contenuta nella legge di Stabilità 2015 ed il primo comma dell’art. 35 del dpr 633/1972. Secondo quest’ultima disposizione, infatti, i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione devono farne apposita comunicazione entro i trenta giorni successivi all’ufficio delle Entrate competente territorialmente. «A seguito di tale richiesta», prosegue la citata disposizione, «l’ufficio provvederà all’attribuzione del numero di partita Iva che identificherà il soggetto e che resterà invariato anche nell’ipotesi di successive variazione del suo domicilio fiscale». Ed è proprio sfruttando al massimo il suddetto termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività che è ancora possibile attivare il regime dei minimi di cui al DL 98/2011 con effetto dal 31 dicembre 2014, ultimo giorno di vigenza del regime stesso. Così facendo il contribuente potrà anche avvalersi della disposizione contenuta nel comma 88 art. 1 della legge 190/ 2014, sulla base della quale i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui al citato DL 98/2011, potranno continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.