A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159, a partire dal 22 ottobre 2015 le dilazioni di Equitalia seguiranno nuove regole e l’Agente della Riscossione, in presenza di istanza di rateazione, non potrà avviare nuove azioni esecutive nei confronti del debitore, iscrivere il fermo amministrativo sui veicoli a motore o iscrivere ipoteca esattoriale ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973.

La rateazione

La dilazione dei ruoli è un istituto che prevede la possibilità per il contribuente, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di richiedere all’Agente della Riscossione la ripartizione delle somme dovute in rate mensili consecutive d’importo costante o variabile. Per temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve intendersi una situazione di difficoltà economica che non consente al contribuente di poter onorare il proprio debito in un’unica soluzione.

Inizialmente era previsto che per gli importi sino ad Euro 5.000,00 si poteva ottenere la rateazione automaticamente, presentando la semplice istanza di dilazione, senza allegare alcuna documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Successivamente, Equitalia ha innalzato la soglia per ottenere la rateazione automatica da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00 e con la Direttiva del 7 maggio 2013 la soglia è stata ulteriormente innalzata ad Euro 50.000,00.

Il D.Lgs. n. 159/2015 ha legittimato il modus operandi di Equitalia, ratificando quest’ultima Direttiva e inserendo l’importo di Euro Cinquantamila quale cifra limite per ottenere la dilazione mediante semplice presentazione dell’istanza, senza dover dimostrare lo stato di obiettiva difficoltà economica.

Per tutti gli importi oltre tale soglia, oltre a dover presentare all’Agente della Riscossione l’istanza motivata, il contribuente ha l’onere di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e tale obbligo varia a seconda se il richiedente è una persona fisica, una ditta individuale, una società di persone o di capitali, una cooperativa o un ente.

La rateazione può essere concessa dall’Agente della Riscossione su qualsiasi importo dovuto dal contribuente, senza alcun limite, e senza necessità che siano prestate idonee garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.). Il contribuente può decidere di rateizzare l’intero carico debitorio, risultante dall’estratto dei ruoli, oppure può presentare la dilazione per una o più cartelle/avvisi a sua scelta. Il numero massimo delle rate concedibili è fissato in n. 72 con un minimo di Euro 100,00 per singola rata.

Documentazione da presentare per rateazioni superiori ad Euro 50.000,00

Per le sole rateazioni superiori ad Euro 50.000,00 è necessario presentare, oltre all’istanza di rateazione, anche la specifica documentazione necessaria a seconda del tipo di soggetto richiedente e nello specifico:

  • persone fisiche e ditte individuali in contabilità semplificata o che adottano regimi fiscali agevolati, forfettari o di vantaggio:
    • certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare;
    • documento d’identità del contribuente;
  • società di persone in contabilità ordinaria e semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria:
    • copia dell’atto costitutivo e statuto;
    • visura camerale che non sia stata rilasciata da più di sei mesi;
    • prospetto di liquidazione dell’Indice di liquidità e dell’Indice Alfa, da compilare sull’apposita modulistica predisposta da Equitalia, sottoscritta dai professionisti abilitati e relativa ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione, redatta su base annuale o infrannuale;
    • copia documento d’identità, in corso di validità, del titolare per le ditte individuali o del legale rappresentante per le società;
    • delega con copia del documento d’identità del delegato qualora l’istanza venga presentata da un terzo incaricato;
  • società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici: devono essere prodotti gli stessi allegati previsti per le società di persone, ad eccezione della copia dell’atto costitutivo e statuto, nonché deve essere presentata la seguente documentazione:
    • prospetto di liquidazione dell’Indice di liquidità e dell’Indice Alfa, da compilare sull’apposita modulistica predisposta da Equitalia;
    • copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese, completo delle ricevute di deposito;
    • documento d’identità del legale rappresentante per le società e per gli enti.

Presentazione dell’istanza di rateazione

L’istanza di rateazione per importi sino ad Euro Cinquantamila può essere presentata:

  • direttamente dal contribuente o da un suo delegato allo sportello dell’Agente della Riscossione competente per territorio;
  • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • direttamente dal contribuente utilizzando la procedura online presente sul sito Equitalia;
  • tramite Posta elettronica certificata (PEC).

Per le dilazioni aventi importi superiori ad Euro Cinquantamila per presentare l’istanza, completa degli allegati obbligatori, si possono utilizzare tutti i metodi di cui sopra, tranne l’utilizzo della procedura online presente sul sito Equitalia.

Vantaggi della presentazione dell’istanza di dilazione

Quando l’Agente della riscossione riceve la richiesta di rateazione del contribuente, può iscrivere l’ipoteca immobiliare o il fermo dei beni mobili registrati intestati al debitore o al coobbligato, solo nel caso in cui vi sia il mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di decadenza dalla dilazione per mancato pagamento; restano valide le ipoteche e i fermi iscritti precedentemente alla data di concessione della rateazione.

Inoltre, a seguito della presentazione dell’istanza di dilazione e sino a quando non intervenga il mancato accoglimento della stessa, l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive.

Con l’accoglimento della domanda di dilazione e il pagamento della prima rata “scatta” l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui il debitore fosse decaduto da una rateazione precedente, a causa del mancato versamento delle rate, saldando tutte le rate insolute.
Con l’ottenimento del provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione, l’azienda che ha rateizzato i debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi può richiedere agli stessi il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Decadenza dalla rateazione

Per le dilazioni concesse a decorrere dal 22 ottobre 2015 la decadenza dalla rateazione interviene con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Per le rateazioni concesse prima del 22 ottobre 2015 la decadenza si manifesta nel momento in cui non vengono onorate otto rate anche non consecutive.

In caso di decadenza, l’Agente della Riscossione è legittimato a riavviare le procedure coattive, nonché procedere con l’iscrizione d’ipoteca immobiliare o con il fermo amministrativo di beni mobili registrati.

Riammissione alla dilazione

Qualora il contribuente decade da una precedente dilazione, il carico residuo può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Il debitore ha anche la possibilità di chiedere, per una sola volta, una proroga della dilazione in corso, da non confondere con la riammissione. In questo caso per poter ottenere il beneficio devono essere soddisfatti contemporaneamente due requisiti:
– la dimostrazione del peggioramento della obiettiva condizione di difficoltà finanziaria (ad es. il debitore ha perso il posto lavorativo);
– il non essere decaduto dal beneficio della dilazione (ad es. per il mancato pagamento del numero massimo di rate consentite).

Rateazioni scadute

Il contribuente che è decaduto da una precedente rateazione, nei 24 mesi antecedenti il 22 ottobre 2015, può ottenere una dilazione straordinaria se presentano l’istanza di rateazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione e cioè entro il 21 novembre 2015. La riammissione è concessa anche per rateazioni scadute del valore superiore ad Euro Cinquantamila, le rate possono essere al massimo 72 e si decade da questa dilazione straordinaria nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.