A decorrere dal 12 febbraio 2015, ai fini dell’utilizzo in dogana del plafond Iva occorre allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione. Si tenga presente al riguardo che:

  • come precisato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2014, in dogana deve essere presentata una dichiarazione di intento per ogni singola operazione di importazione;
  • per ogni articolo della dichiarazione doganale è possibile indicare una sola dichiarazione di intento;
  • come previsto anche antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 20 del “decreto semplificazioni” (D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175), nella dichiarazione di importazione deve essere indicato il riferimento alla corrispondente dichiarazione di intento, riportando nella casella 44 del DAU “Documenti presentati/Certificati” il codice documento 01DI.

Sono state invece modificate le modalità di compilazione dell’identificativo della dichiarazione di intento, al fine di recepire il numero di protocollo di 23 caratteri attribuito dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inoltre chiarito che a seguito delle modifiche apportate al modello di dichiarazione di intento dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2015, n. 19388/2015, nel riquadro del modello relativo alla “dichiarazione”, l’importatore dovrà indicare un “valore presunto” dell’imponibile ai fini Iva dell’operazione di importazione che intende effettuare “che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile”. Ai fini del plafond Iva l’importo effettivo sarà peraltro quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione di intento.