Lunedì 28 dicembre 2015 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA (l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di domenica).

Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2014 con un debito IVA. Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto, pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2015;
  • hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 30 settembre 2015, i contribuenti trimestrali, ed entro il 30 novembre 2015, i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n.398/91;
  • operano nel regime dei contribuenti “minimi”;
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2015 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2015 (se mensili);
  • esercitano attività di raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali. Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.

L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2015 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2015 (nel caso dei contribuenti trimestrali). È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

L’importo da versare può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultime mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno);
  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2015;
  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

In caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi. Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso.