Il 24 novembre 2016, con l’approvazione definitiva da parte del Senato, il “decreto fiscale” D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato convertito in legge. L’art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

  • gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
  • le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno da pagare:

  • le somme a titolo di interessi e capitale;
  • le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Più in dettaglio, possono essere oggetto di definizione agevolata:

  • Imposte;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Tributi locali;
  • Contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura;
  • Ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB;
  • Canoni demaniali;
  • Spese di giustizia;

 Restano invece esclusi:

  • risorse proprie tradizionali dell’UE (per esempio i dazi all’importazione);
  • IVA all’importazione;
  • Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • Importi dovuti a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l’Unione Europea;
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali;
  • Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (per le infrazioni al Codice della Strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti).

Il beneficio spetta a tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) anche se hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente a ruoli. Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.

Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria dovrà presentare l’istanza (tramite apposito modello) entro il 31 marzo 2017; sarà Equitalia a ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze per poi recapitare la liquidazione al contribuente entro il 31 maggio 2017.

Qualora la definizione non si perfezioni perché il contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma richiesta, verranno meno i relativi benefici (saranno quindi dovute per intero le originarie sanzioni e interessi) e il carico residuo non potrà essere oggetto di dilazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione:

  • saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;
  • per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:
  1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un’istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
  • saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.

Per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo, o dell’avviso di addebito.

Restano ancora alcuni aspetti da chiarire e probabilmente verrà presto emanata dall’Agenzia Entrate una Circolare di chiarimento.

La “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora. Dal testo della norma emerge tuttavia il principale limite di questo provvedimento: non essendo applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate mensili), l’adesione alla “rottamazione” comporterà un maggior impegno finanziario nel breve termine.