Scadrà il prossimo 7 maggio il termine entro il quale gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche dovranno iscriversi in via telematica presso l’Agenzia delle Entrate ai fini del cinque per mille: il termine è stato reso noto in via definitiva dalle stesse Entrate lo scorso 28 marzo attraverso un comunicato stampa.

Le finalità alle quali il contribuente può destinare il cinque per mille della propria Irpef sono:

  1. sostegno di uno dei seguenti enti (semprechè siano iscritti nell’apposito Registro unico nazionale, istituito dall’art. 4, comma 1, lettera m), della Legge n. 106/2016):
    – organizzazioni di volontariato;
    – associazioni di promozione sociale;
    – enti filantropici;
    – imprese sociali;
    – cooperative sociali;
    – reti associative;
    – società di mutuo soccorso;
    – fondazioni;
    – ogni altro ente costituito in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
  2. finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
  3. finanziamento della ricerca sanitaria;
  4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  5. sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  6. finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (di cui all’art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

La norma pone in capo agli enti beneficiari i seguenti obblighi:

  1. redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme;
  2. inviare detto rendiconto all’Amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni;
  3. predisporre ed inviare – assieme al rendiconto – una relazione illustrativa, dalla quale “risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato” la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;
  4. pubblicare sul proprio sito – entro 30 giorni dalla scadenza dell’anno (di cui sopra) – gli importi percepiti e il rendiconto, comunicandolo all’Amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.