La legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha introdotto nuovi e numerosi adempimenti in capo ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione. Tali novità entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2018 ed avranno notevoli riflessi sia per il gestore dell’impianto che per operatori economici che effettueranno il rifornimento di carburante.

Abrogazione della scheda carburante

A decorrere dal 1° luglio 2018, viene disposta l’abrogazione della scheda carburante per documentarne i relativi acquisti; a tale fine è stato abrogato il DPR 10 novembre 1997 n. 444, recante il regolamento per la scheda carburanti. A fronte di tale abrogazione, ai sensi dell’art. 1 comma 920, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), a partire dalla data citata, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburante dovranno essere documentati da fattura elettronica.

Tale obbligo si riferisce agli acquisti di carburante effettuati da parte dei soggetti passivi IVA (in pratica imprese e professionisti).

L’abrogazione comporterà numerosi riflessi anche in capo agli acquirenti di carburante, quali, ad esempio:

  • per l’acquirente soggetto passivo IVA, l’obbligo di ricezione e conservazione della fattura elettronica (nel rispetto delle modalità previste dalla legge);
  • il venire meno, per il dipendente, della possibilità di richiedere il rimborso della benzina al proprio datore di lavoro presentando la scheda carburanti.

Modalità di pagamento elettroniche del carburante

A decorrere dal 1° luglio 2018, cambieranno anche le modalità con cui il gestore dell’impianto incasserà le somme derivanti dal rifornimento di carburante. È previsto che i costi e l’IVA relativi alle spese per il carburante saranno deducibili/detraibili, in capo all’acquirente, a condizione che il pagamento sia effettuato mediante:

  • carte di credito;
  • carte di debito;
  • carte prepagate,

emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, banche, poste, intermediari finanziari, ecc.).

Preme evidenziare che in capo al gestore dell’impianto non sussiste un “divieto” di incassare somme in denaro contante, a fronte dell’erogazione del carburante (come si verifica oltre certi limiti di importo in materia di antiriciclaggio), ma, qualora il pagamento del rifornimento avvenga con modalità diverse da quelle previste dalla legge, il costo non è ammesso in deduzione e l’IVA non è detraibile.

In ogni caso, i gestori degli impianti dovranno adeguarsi dal punto di vista tecnologico per consentire il pagamento del rifornimento con “modalità tracciate”, sostenendone i relativi costi.

Fatturazione elettronica

Nell’ambito delle misure volte a contrastare le frodi IVA nel campo degli idrocarburi e carburanti, a decorrere dal 1° luglio 2018, per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi IVA, deve essere emessa fattura elettronica da parte del gestore dell’impianto.

Tale obbligo non si applica alle cessioni nei confronti di soggetti non passivi IVA (cd. privati cittadini).

Qualora il gestore dell’impianto, a partire dal 1° luglio 2018, emetta fattura con modalità diverse da quelle elettroniche:

  1. la fattura si intende non emessa;
  2. si applica una sanzione fra il 90 e il 180 per centodell’IVA ivi indicata.

Le fatture elettroniche, dopo la loro emissione, dovranno essere conservate con modalità elettroniche nel rispetto delle modalità previste dall’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda l’indicazione dei chilometri, l’Agenzia delle entrate dovrà chiarire se sussisterà o meno l’obbligo di indicare i chilometri percorsi anche sulla fattura elettronica, come attualmente viene richiesto per la scheda carburanti.

Invio telematico dei corrispettivi

L’art. 1, comma 909, lett. b), della legge n. 205/2017, ha reso obbligatorie, a partire dal 1° luglio 2018 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati all’utilizzo come carburante per motori.

Alla data attuale non si conoscono le modalità di invio dei dati; l’Agenzia delle entrate, infatti, nel provvedimento 30 marzo 2017 n. 61936, avente ad oggetto la definizione delle regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, al punto 1.6 prevede espressamente che con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno disciplinate le regole tecniche di memorizzazione elettronica e successiva trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo riguarda solo le cessioni di carburante verso i privati, in quanto esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Entro tale data, si dovranno adottare tutti i relativi adeguamenti per assicurare l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi con i costi, tempi ed adempimenti che tutto questo comporterà.