Al termine di ogni trimestre solare (per il terzo trimestre 2015 la scadenza slitterà a lunedì 2 novembre), i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.