L’art. 9 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, modifica la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di rappresentanza, mantenendo tuttavia invariate le caratteristiche e i requisiti di deducibilità di tali oneri.

Le nuove soglie di deducibilità sono le seguenti:

  • 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (in precedenza la soglia era dell’1,3%);
  • 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (in precedenza la soglia era 0,5%);
  • 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro (in precedenza la soglia era 0,1%).

Come stabilito dall’art. 108 comma 2 del Tuir, sono in ogni caso deducibili per il loro intero ammontare le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro. Inoltre, di esse non si tiene conto ai fini della determinazione del plafond di deducibilità.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (7 ottobre 2015), dunque dal 2016 per i c.d. “soggetti solari”.

Il concetto di spese di rappresentanza e loro deducibilità

La disciplina fiscale delle spese di rappresentanza, contenuta nel secondo comma art. 108 del Tuir, prevede la deduzione totale, nell’esercizio di sostenimento, delle spese di rappresentanza “inerenti e congrue” rispetto a determinati parametri. Di conseguenza esse vengono dedotte completamente, comunque nei limiti di un determinato plafond, o risultano completamente indeducibili.

Si considerano inerenti, e quindi deducibili, a condizione che siano effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Elemento essenziale che connota la spesa di rappresentanza, rispetto a una di pubblicità, è quello della gratuità, cioè la mancanza di un corrispettivo in capo alla controparte e di un correlato obbligo di dare o fare.

Per essere deducibile la spesa deve essere sostenuta con logiche “imprenditoriali”, cioè perseguendo finalità promozionali o di pubbliche relazioni, e deve essere “ragionevole”, idonea a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o comunque, di essere coerente con pratiche commerciali di settore.